Il CPIA si riferisce, dal punto di vista organizzativo-didattico, alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell’ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 275/99 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l’altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la co-stituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo indivi-duale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.